Il legittimo impedimento è l’istituto che permette all’imputato di giustificare la propria assenza in aula. La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge il 3 febbraio 2010, con il voto a favore del Pdl e della Lega Nord, l’astensione dell’Unione di Centro e il voto contrario del Partito Democratico e dell’Italia dei Valori. In tale occasione, il governo si è impegnato a dare seguito ad una serie di ordini del giorno del PD, volti ad escludere dal novero delle “attività comunque coessenziali alle funzioni di governo” una miriade di eventi di varia natura: sagre di paese, feste folkloristiche e popolari, convegni e meeting politici, conferenze stampa, presentazioni di libri, scuole di formazione, inaugurazioni di nuove sedi di partito. Il Senato ha approvato il disegno di legge il 10 marzo 2010, tramite due voti di fiducia. L’opposizione ha chiesto che il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, riferisse in aula sulle ragioni che lo hanno spinto a chiedere la fiducia su un provvedimento «di origine parlamentare» che «non fa parte del programma di governo».

Indicativo a riguardo è l’intervento del “liberal-montanelliano” Marco Travaglio su L’Espresso di questa settimana, che tra un Piergiorgio Odifreddi ed un logo pro-referendum firmato Altan, ci dice così:

Voterò Sì anche al referendum contro il legittimo impedimento (scheda verde) per un motivo molto semplice: la legge dev’essere uguale per tutti, anche e soprattutto per i governanti. Come del resto è in tutte le democrazie, dove per costoro non è prevista alcuna speciale immunità-impunità. Anzi, in alcuni paesi come la Francia, siccome i ministri non devono essere parlamentari, non godono neppure delle speciali garanzie che tutelano gli eletti dal popolo: possono essere addirittura arrestati, intercettati, perquisiti e indagati per reati di opinione.

Da noi invece cumulano le guarentigie parlamentari a quelle ministeriali. E passi, lo dice la Costituzione. I membri del Parlamento non possono essere arrestati, intercettati o perquisiti senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza; e sono “insindacabili” per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni. E i membri del governo, se commettono reati nell’esercizio delle loro funzioni, vengono processati dal Tribunale per i reati ministeriali, ma solo se la Camera di appartenenza concede l’autorizzazione a procedere. Restano dunque fuori i reati comuni, quelli sganciati dalle funzioni parlamentari e ministeriali. Che, guardacaso, sono proprio quelli per cui è imputato il privato cittadino Silvio Berlusconi, senz’alcun legame con la sua carica di premier: fondi neri Mediaset e Mediatrade, corruzione del testimone Mills, concussione alla Questura di Milano e induzione di Ruby alla prostituzione minorile. Per farla franca anche lì, s’è inventato di tutto. Lodo Alfano: incostituzionale. Lodo Alfano costituzionale: accantonato perché richiede tempi troppo lunghi e maggioranza troppo ampia. Legittimo impedimento: in parte bocciato dalla Consulta il 15 gennaio scorso, in parte no. Cos’è rimasto? Molto, troppo.

La Corte ha cancellato l’automatismo che imponeva ai giudici di sospendere i processi al premier e ai ministri per 6 mesi (prorogabili fino a 18) in base a “un’autocertificazione” firmata da un segretario di Palazzo Chigi che assicurava la loro assoluta impossibilità a comparire in udienza. Ora spetta al giudice verificare se l’impedimento sia reale, legittimo e assoluto, tale da imporre il rinvio dell’udienza. Ciò che la Consulta non ha cancellato, invece, è la previsione di una serie di legittimi impedimenti “speciali” riservati ai membri del governo in quanto tali: non solo le attività di governo (riunioni del Consiglio dei ministri e così via), ma anche quelle di “politica generale” (qualunque comizio o convegno) e addirittura quelle “coessenziali”, “preparatorie” e “consequenziali”. Se anche il giudice non le ritiene legittimi impedimenti, gli avvocati possono impugnare la sua decisione con ricorsi, cavilli, ricusazioni, istanze di rimessione ad altra sede per legittima suspicione, così i processi non finiscono mai.

E’ questa norma ordinaria, tuttora in vigore, che trasforma il premier e i ministri in cittadini più uguali degli altri, in barba all’articolo 3 della Costituzione. In base all’articolo 420 del Codice di procedura penale, il comune cittadino può chiedere e ottenere dal giudice il rinvio dell’udienza che lo riguarda perché, per esempio, quel giorno deve sostenere un esame improrogabile. Ma non nei giorni precedenti e successivi per le attività preparatorie, consequenziali e coessenziali: cioè per preparare l’esame e poi festeggiarne il buon esito con gli amici. Si dirà: ma, per governare serenamente, non ci si può dividere tra Palazzo Chigi, Montecitorio, Palazzo Madama e il tribunale. Giusto. Proprio per questo, negli altri paesi, chi è imputato non diventa né premier né ministro e, se viene imputato quando è già al governo, si dimette: perché ha un legittimo impedimento chiamato “processo”.